Avete presente il disclaimer privacy in firma e-mail? Nell’ambito degli adempimenti GDPR non serve a nulla. Spiacerà molto agli acrobati della retorica delle vendita un tanto al kg in nome dell’accountability, ma ammettiamolo sinceramente: andare a scrivere (in piccolo) una cosa del tipo
in calce all’e-mail è inutile dal punto di vista legale. Infatti, la segretezza della corrispondenza e ogni forma di comunicazione (e dunque: anche la posta elettronica) è costituzionalmente tutelata e la sua violazione è già penalmente rilevante. Anche senza avvisi o disclaimer, per quanto scritti in un roboante legalese. Alcuni riportano addirittura l’articolo del c.p. (se siete curiosi: è il 616), sperando forse che abbia l’effetto di far desistere un ignoto destinatario erroneo dall’apprendere delle informazioni riservate.
Disclaimer come misura di sicurezza? Di male in peggio.
A volte x’è peso el tacon del sbrego, direbbero nel nordest, se si ritiene questa una misura organizzativa per evitare che destinatari erronei apprendano le informazioni contenute all’interno delle e-mail. Infatti se abbiamo detto che la comunicazione è “riservata ai soli destinatari dell’e-mail” non li abbiamo forse noi stessi autorizzati tout court per il solo fatto di…aver ricevuto l’e-mail? Dopodiché, se vogliamo richiamare l’attenzione sul carattere riservato della comunicazione, per logica va fatto già nell’intestazione chiarendo anche CHI è il destinatario specifico della stessa. Altrimenti, se lo diciamo in calce (e in piccolo), il lettore apprenderà dell’avvertenza soltanto dopo aver appreso l’informazione riservata.
Proprio geniale, nevvero?
Chiariamo ogni dubbio: impiegare una formula di stile non può essere una misura di sicurezza organizzativa. Mai. In nessun caso. Ma proprio mai e men che meno per il GDPR che prevede di valutare le misure secondo adeguatezza ed efficacia! Claro?
Qualche spunto pratico: un disclaimer privacy in firma e-mail “utile”.
Bene. Terminata la pars destruens, cerchiamone una construens e al sapor di concretezza. Insomma: se proprio ci teniamo ad avere una bella firma privacy (o il cliente ce lo chiede), allora tanto vale sfruttare al meglio lo strumento e unire l’utile al dilettevole. Orbene, una trattazione a parte potrebbe riguardare il diletto nello scrivere o adottare disclaimer, ma andrei decisamente OT…
Ecco un paio di spunti pratici…
#1 inserire l’avvertimento raccomandato all’interno delle linee guida del Garante per posta elettronica e internet, chiarendo così ai destinatari delle e-mail se:
– il messaggio non ha natura personale;
– le risposte potranno essere conosciute all’interno dell’organizzazione di cui fa parte il mittente.
#2 inserire il link dell’informativa privacy, in modo tale da renderla facilmente raggiungibile a tutti i destinatari delle comunicazioni, a beneficio del principio di trasparenza.
Insomma: se proprio vogliamo citare la privacy in firma e-mail, facciamo che sia per qualcosa di utile.